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I Fondi Interprofessionali: cosa sono e come funzionano

Fondi Interprofessionali

L'Articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003), dispone la possibilità di costituire Fondi per la formazione continua al fine di promuoverne lo sviluppo, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità per i lavoratori.

I Fondi finanziano Piani formativi aziendali (predisposti per una singola impresa), piani territoriali (ad esempio, per un distretto produttivo), piani settoriali (per un singolo comparto) o piani individuali (per uno o più lavoratori comunemente detti Voucher Formativi).

Le imprese possono aderire liberamente al Fondo Paritetico Interprofessionale che preferiscono. Aderire ad un Fondo Interprofessionale non comporta alcun onere aggiuntivo per l’impresa perché il pagamento dello 0,30 all’INPS (0.30% del monte salari annuale), è già vigente ed è comunque obbligatorio; destinandolo ad un Fondo l’azienda avrà la garanzia che lo “0,30%” versato le ritornerà in azioni formative volte a qualificare, in sintonia con le proprie strategie aziendali, i lavoratori occupati.

Solitamente l’adesione ad un Fondo avviene sulla base dell’appartenenza settoriale o dell’appartenenza ad una organizzazione di rappresentanza che ha promosso il Fondo stesso. Negli Statuti di alcuni Fondi si fa riferimento ad alcune specifiche forme di impresa e quindi si limita l’adesione al Fondo solo a quella particolare categoria di impresa.

Destinatari della formazione
Di norma i piani formativi prevedono i seguenti destinatari (fatto salvo specifiche inserite nei singoli bandi):

  • impiegati, operai e quadri
  • lavoratori “stagionali”
  • lavoratori con contratti di solidarietà
  • lavoratori assunti con contratti di inserimento e di reinserimento.
Un recente aggiornamento dei fondi interprofessionali prevede ora l’inserimento nei piani aziendali e interaziendali anche di apprendisti e collaboratori a progetto, nelle forme e con le modalità condivise con le rappresentanze sindacali. (Ci possono essere delle limitazioni: Ad esempio ora Fondimpresa/Conto formazione prevede che la partecipazione degli apprendisti e dei collaboratori a progetto possa essere prevista nella misura massima di 40 ore di formazione per singolo lavoratore.)